Legge 8 novembre 2000, n. 328 - la legge per l'assistenza

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - la legge per l'assistenza

La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi
sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle
famiglie in difficoltà. 

Progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale.
Il progetto individuale comprende:
- la valutazione diagnostico-funzionale;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. 

Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i
seguenti servizi:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della
paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi
socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche
dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la
promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di
disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento,
di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed
in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone
bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi
formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. 

I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per
realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". In questo, i Comuni devono
coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le
associazioni dei cittadini.
Dai Comuni dipende:
la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di
limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le
relative condizioni per usufruire delle prestazioni;
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l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle
strutture residenziale e semiresidenziali pubbliche e private;
• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.
Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di
Zona. I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che
illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.
I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore
non-profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella
programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1 comma 4) sia
nell’erogazione dei servizi (art. comma 5). 

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