Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023, il DPCM 27 settembre 2023, con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri residenti all’estero per il triennio 2023-2025.
1. Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
Sono ammessi in Italia, nell’ambito complessivo delle succitate quote, nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le quote totali indicate nel riquadro sottostante.
Nell'ambito delle quote indicate sopra, per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo in via preferenziale, i lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote:
• 2.000 unità per l'anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
• 2.500 unità per l'anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
• 3.000 unità per l'anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
Inoltre, tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei suddetti settori, cittadini dei seguenti Paesi:
• lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, BosniaHerzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina nella misura di: 25.000 unità nel 2023; 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
• lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.
2. Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale
Nell'ambito delle medesime quote sopra indicate per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale:
a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unita' nel 2023, 12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unità nel 2025;
b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025. Inoltre, è riservata una quota di 2.000 unita' all'anno per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopraindicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Nell'ambito delle quote indicate è poi riservata prioritariamente, per il settore agricolo, una quota di 40.000 unita' nel 2023, 41.000 unita' nel 2024 e 42.000 unita' nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopramenzionati le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane).
Infine, nell'ambito del settore turistico, è inoltre riservata prioritariamente, una quota di 30.000 unita' nel 2023, 31.000 unita' nel 2024 e 32.000 unita' nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
Sia per settore agricolo che turistico, tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.